Congedo di paternità obbligatorio: integrazioni INPS dopo la sentenza della Consulta

 


Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti INPS dopo la sentenza della Corte Costituzionale

L’INPS, con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, integra le indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio per la lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, a seguito della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale.

La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 27-bis del d.lgs. 151/2001 nella parte in cui escludeva tale diritto; la norma ha cessato di produrre effetti dal 24 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).

L’INPS precisa che:

  • gli effetti della pronuncia si estendono ai rapporti non ancora esauriti o definiti alla data di cessazione degli effetti della norma;

  • non sono indebite le fruizioni del congedo da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, avvenute prima del 24 luglio 2025 nel rispetto della normativa;

  • le domande a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici interessate per periodi precedenti al 24 luglio 2025 saranno riesaminate su istanza di parte, nel rispetto dei termini: prescrizione annuale (art. 6, c. 6, L. 138/1943) e decadenza annuale (art. 47, c. 3, DPR 639/1970).

Il messaggio costituisce integrazione al precedente n. 2450 del 7 agosto 2025.

Per Approfondimenti: INPS – Messaggio n. 3322 del 05/11/2025.

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